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STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Istituzione, sede e caratteristiche della Fondazione La Fondazione Università degli Studi di Teramo, di cui all’art. 59, comma 3, Legge 23.12.2000, n. 388, di seguito indicata Fondazione, è retta dal presente Statuto, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Teramo ai sensi e per gli effetti dalla stessa legge e dal D.P.R. 24 maggio 2001 n. 254. La Fondazione ha sede in Teramo, viale Crucioli n. 122. La Fondazione è persona giuridica privata senza fini di lucro ed opera esclusivamente nell’interesse dell’ente di riferimento (Università degli Studi di Teramo). I proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari. La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, favorisce la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso ai sensi dell’art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 10.02.2001, n. 361. ART. 2 Scopi La Fondazione persegue i seguenti scopi: - l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato in base agli indirizzi previsti dal successivo art. 12;
- lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo:
- l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato in base agli indirizzi previsti dal successivo art. 12;
- lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo:
- alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;
- alla promozione e allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
- alla realizzazione e gestione, nell’ambito della programmazione dell’ente di riferimento, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all’attività istituzionale dell’ente di riferimento;
- alla promozione ed attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;
- al supporto, all’organizzazione di stages e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza.
ART. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi, può svolgere ogni attività strumentale ed in particolare: - promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionale, europei e internazionali da destinare agli scopi della fondazione;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione;
- sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell’ente di riferimento;
- promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all’estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell’intero capitale sociale;
- promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
- promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.
ART. 4 Patrimonio Il patrimonio della Fondazione è costituito: - dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dall’Ente fondatore all’atto della costituzione;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo,nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell’ente di riferimento, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- dai proventi, derivanti da partecipazioni, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
ART. 5 Finanziamento delle attività Per la realizzazione delle attività istituzionali la Fondazione si avvale: - di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- dei corrispettivi per le prestazioni di cui all’art. 12, comma 3.
ART. 6 Partecipazioni ed adesioni Assumono la qualifica di “Partecipanti istituzionali”, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via continuativa agli scopi della fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella annualmente all’uopo stabilita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. Assumono la qualifica di “Partecipanti”, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all’uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. TITOLO II ORGANI ART. 7 Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: - il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli organi restano in carica tre anni e possono essere riconfermati per due ulteriori mandati. I componenti degli organi possono essere sostituiti, nel corso del mandato, per giustificati motivi, con le stesse modalità della nomina. Il membro del Consiglio di Amministrazione, o di altro Organo collegiale, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni continuative, è dichiarato decaduto ed è sostituito. ART. 8 Presidente Il Presidente: - ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- formula gli indirizzi di gestione al direttore generale;
- può agire e resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale,nominando difensori;
- esercita tutti i poteri che gli sono stati delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, ai fini dello sviluppo della medesima.
Il Presidente è nominato dall’Ente di riferimento. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente indicato dal Presidente stesso all’atto della nomina. ART. 9 Composizione e compiti del Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. C) del regolamento adottato con D.P.R. 24.05.2001 n. 254, è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri (compreso il Presidente) nominati dall’Ente di riferimento, di cui almeno uno appartenente al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca dell’Università, da un membro designato da ciascun partecipante istituzionale fino ad un massimo di 3 (tre) e da 1 (uno) designato dal M.I.U.R.
- Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa della Fondazione ed in particolare:
- approva il regolamento della Fondazione;
- predispone le linee generali dell’attività della Fondazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera le modifiche statutarie;
- delibera l’ammissione dei partecipanti;
- designa il direttore generale, determinandone la durata dell’incarico;
- delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni;
- nomina, se ritenuto necessario, un comitato esecutivo cui delega tutto o in parte i propri poteri, con esclusione del potere di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo di esercizio;
- attende agli ulteriori compiti attribuitigli dal presente statuto.
Eventuali modifiche dello statuto della Fondazione dell’Università degli Studi di Teramo sono deliberate dall’Ente di riferimento previa acquisizione del parere del M.I.U.R., a sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento adottato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254. ART. 10 Compiti del Direttore Generale Il Presidente, su designazione del Consiglio di Amministrazione, nomina un Direttore Generale con le seguenti competenze: - attuazione, previo indirizzo del Presidente, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- gestione dei programmi di attività della Fondazione;
- la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
- cura la gestione del personale della Fondazione.
ART. 11 Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della Fondazione e svolge funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale. Il Presiedete è designato dall’ente di riferimento fra soggetti in possesso del requisito dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell’ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del presidente dell’organo di revisione dell’ente medesimo. Almeno due componenti sono designati dall’ente di riferimento e sono scelti fra i dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in possesso dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il Collegio ha un numero di tre componenti titolari, nonché un componente supplente. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti debbono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza dei principi di cui all’art. 2426 del Codice civile per la valutazione del patrimonio. Esercita le funzioni e le prerogative previste dal Codice civile per il Collegio dei Sindaci. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono annotate nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori. I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio di esercizio e sull’andamento finanziario della Fondazione. Il compenso dei revisori è determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla tariffa nazionale dei dottori commercialisti in vigore. TITOLO III DISPOSIZONI IN MATERIA DI GESTIONE E CONTROLLO ART. 12 Rapporti tra la Fondazione e l’Ente di riferimento - L’Ente di riferimento definisce l’indirizzo strategico della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. L’indirizzo strategico è aggiornato di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.
- L’ente di riferimento approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il “Piano di attività annuale” elaborato dal Consiglio stesso. L’approvazione del piano pluriennale di attività deve comunque essere conforme all’indirizzo strategico determinato ai sensi del comma 1.
- I rapporti tra l’ente di riferimento e la Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività la cui tipologia è stabilita dal presente statuto sono regolati da specifiche convenzioni.
- al termine di ogni anno l’ente di riferimento verifica l’attuazione dell’indirizzo strategico di attività e l’adempimento delle convenzioni di cui al comma 3. in casodi mancata o grave irregolarità nell’attuazione delle attività programmate o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni, l’ente di riferimento può procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il Consigliodi Amministrazione dallo stesso designati.
ART. 13 Scritture contabili e di bilancio - La fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.
- Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.
- Entro trenta giorni dall’approvazione, una copia del bilancio deve essere, a curadegli amministratori, trasmessa all’ente di riferimento.
ART. 14 Personale La Fondazione procede direttamente all’assunzione del personale occorrente al suo funzionamento. I rapporti di lavoro dei dipendenti della fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente. ART. 15 Scioglimento e disposizioni finali Nel caso in cui gli scopi della Fondazioni non possano più essere raggiunti, ovvero si addivenga alla istituzione di una fondazione interuniversitaria regionale di medesima tipologia, il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio all’ente di riferimento. L’Ente di riferimento provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi. Sentiti gli amministratori, promuove l’annullamento, da parte dell’autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all’atto di fondazione e allo statuto, fermo restando quanto previsto dall’art. 12, comma 4, nonché a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
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